EMERGENZA CORONA VIRUS LE ASSENZE DAL LAVORO
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha fornito un approfondimento riguardo le assenze dal lavoro a seguito del D.L. “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanato il 23 febbraio 2020 precisando che:
- qualora l’assenza del dipendente derivi dal provvedimento della Pubblica Autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa, il dipendente avrà comunque diritto alla retribuzione. Si precisa che, laddove l’attività lavorativa lo consenta, le aziende potranno ricorrere all’istituto dello smart working, senza la necessità di stipulare il preventivo accordo scritto con il dipendente interessato;
- qualora l’assenza del dipendente sia dovuta a quarantena stabilita dai presidi sanitari, in quanto avente sintomi riconducibili al virus, l’assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni di legge e del CCNL di riferimento, come assenza per malattia;
- qualora il lavoratore, pur non presentando sintomi palesi di contagio, decida di mettersi in quarantena volontaria, poiché rientrato in Italia da zone identificate dall’OMS come a rischio epidemiologico, nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, l’assenza può essere assimilata alle astensioni dalla prestazione lavorativa a seguito di provvedimento della Pubblica Autorità (di cui al primo punto);
- qualora l’assenza sia determinata dal semplice timore di essere contagiati, senza che ricorrano alcune delle condizioni di cui ai punti precedenti, si realizza la fattispecie di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, dalla quale possono scaturire provvedimenti disciplinari.
Si attende un provvedimento normativo che preveda l’istituzione di ammortizzatori sociali per i lavoratori assenti nei casi di cui ai punti 1 e 3.